Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 3 Giugno in via definitiva il Disegno di Legge proposto dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia recante “Principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale”.
Il provvedimento, coerentemente con il nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regioni, si propone lo scopo di coinvolgere direttamente medici e sanitari nelle scelte strategiche e di governo delle attività sanitarie e di assicurare maggiore trasparenza ed equità nel sistema di selezione delle risorse professionali mediche e delle verifiche dei dirigenti sanitari.
Il Ddl prevede che il Governo delle attività cliniche, la programmazione, lo sviluppo e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie siano assicurate con il diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell’Azienda sanitaria e, al fine di promuovere nelle Aziende sanitarie lo sviluppo della funzione di Governo clinico e l’adozione di programmi di miglioramento continuo della qualità e dell’efficienza delle prestazioni, dispone che il Governo e le Regioni stipulino un’intesa per assicurare il coordinamento permanente delle modalità e responsabilità attribuite ai Direttori di Dipartimento in materia di Governo clinico.
Le funzioni igienico-organizzative degli ospedali resteranno affidate ai Direttori sanitari di presidio ospedaliero. Gli incarichi di Dirigenza di struttura complessa del ruolo sanitario saranno conferiti esclusivamente previa selezione per avviso pubblico. Spetterà alle Commissioni presiedute dal responsabile del Coordinamento clinico valutare i titoli dei candidati " compresi i crediti Ecm - e individuare la terna dei migliori concorrenti tra i quali il Direttore generale effettuerà la scelta.
Il Direttore di Dipartimento clinico ospedaliero sarà nominato dal Direttore generale su proposta della maggioranza dei Direttori delle strutture complesse costituenti il Dipartimento.
Il Ddl prevede, inoltre, che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti medici del Ssn, compresi i Direttori di struttura complessa, sia stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età e che per particolari esigenze assistenziali le aziende sanitarie possano trattenere in servizio i Direttori di struttura complessa fino a settanta anni. Per quanto riguarda il personale medico universitario con incarico di Direttore di struttura complessa il Ddl stabilisce che possa svolgere la sua attività fino ai settant’anni ma che qualora sia mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno possa svolgere incarichi connessi alle attività didattiche che non comportino attribuzione di responsabilità di direzione di struttura complessa, semplice o di programma.
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