Entro il 30 ottobre 2004 dovranno essere approvati dalle Regioni i provvedimenti di rimodulazione dei Piani operativi, relativi al programma sperimentale denominato "20.000 abitazioni in affitto". Lo prevede il decreto del Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2004.
Il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" prevede la realizzazione, il recupero o l’acquisto di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, parte a carattere permanente e parte con durata minima comunque non inferiore a otto anni, in modo da rispondere alle esigenze delle categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.
Gli interventi sono localizzati prioritariamente nei Comuni capoluoghi di provincia e nei Comuni a tensione abitativa determinata da una forte offerta occupazionale o da una significativa presenza di sfratti, al fine di contribuire a rendere meno asfittico il segmento dell’offerta in locazione e a favorire la mobilità lavorativa verso quelle aree in cui maggiore è la disponibilità di posti di lavoro.
I soggetti abilitati a promuovere le iniziative sono i Comuni, gli IACP, comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative di abitazione.
Un ruolo fondamentale per l’operatività del programma è attribuito alle Regioni che sono tenute a predisporre i Piani operativi contenenti l’elenco degli interventi da finanziare in ciascuna Regione, con l’indicazione, tra l’altro, del soggetto attuatore, del numero degli alloggi, del comune ove si realizza l’intervento, del contributo assegnato e delle modalità di erogazione.
Fonte: Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti
Decreto 15 settembre 2004
Termine di scadenza per l’approvazione dei provvedimenti regionali di rimodulazione dei Piani operativi, relativi al programma sperimentale denominato «20.000 abitazioni in affitto».
(G.U. n. 221 del 20-9-2004)
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IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»;
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Visto il decreto ministeriale n. 149 del 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, con il quale sono state ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le quote dei limiti quindicennali di cui all’Articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 e di cui all’Articolo 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
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Visto il decreto ministeriale n. 795 del 29 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 2004, con il quale sono stati ammessi ai finanziamenti di cui all’Articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, nei limiti delle risorse assegnate con decreto ministeriale 17 marzo 2003, i piani operativi regionali trasmessi dalle regioni;
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Visto il decreto ministeriale n. 1768 del 29 dicembre 2003 con il quale è stato autorizzato l’impegno della sola quota di Euro 20.658.276,00 del limite quindicennale d'impegno di cui all’Articolo 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero sul capitolo 7437 a decorrere dell’anno 2002, già ripartita tra le regioni con il citato decreto ministeriale n. 149 del 17 marzo 2003;
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Visto l’Articolo 7 del citato decreto ministeriale 27 dicembre 2001 che stabilisce che l’inizio dei lavori degli interventi ricadenti in ciascun piano operativo regionale non potrà comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione, avvenuta in data 27 maggio 2004, del decreto di ammissione ai finanziamenti di cui all’Articolo 2 dei piani operativi regionali; Considerato che le regioni dovranno adottare provvedimenti di rimodulazione dei piani operativi regionali finalizzati a delineare i programmi immediatamente realizzabili con le risorse di cui è stato autorizzato l’impegno e quelli la cui realizzazione dovrà necessariamente essere rinviata al completo finanziamento del programma;
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Decreta:
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Articolo 1.
I provvedimenti regionali di rimodulazione dei piani operativi ammessi ai finanziamenti con il decreto ministeriale 795 del 29 dicembre 2003 dovranno essere approvati entro il 30 ottobre 2004.
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Articolo 2.
Il termine per l’inizio dei lavori degli interventi ricadenti in ciascun piano operativo regionale non potrà comunque essere superiore a tredici mesi decorrenti dalla data del relativo provvedimento regionale di rimodulazione di cui all’Articolo 1.
Roma, 15 settembre 2004
Il vice Ministro: Martinat
FONTE: http://www.governo.it
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