Con la sentenza emerge 823/19, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Macerata (magistrato onorario Maria Giuseppina Vita), sono stati annullati i cinque verbali notificati in serie al proprietario dell’autovettura che aveva transitato sprovvisto di autorizzazione nella ztl. Tutte multe contestate dalla locale polizia municipale per la violazione dell’articolo 7, comma 14, del codice della strada. Ma l’automobilista presenta un unico ricorso e ciò perché la ztl è una vera e propria sorpresa per gli automobilisti: il Comune, infatti, non dimostra di aver adempiuto le indicazioni del ministero delle Infrastrutture garantendo trenta giorni di pre-esercizio dei varchi di accesso con il presidio della polizia municipale. E il segnale che indica o preavvisa la presenza del varco deve essere visibile per il conducente da una distanza di almeno 80 metri dalle telecamere che riprendono l’accesso dei veicoli nel centro cittadino.
L’amministrazione locale viola l’articolo 5 Cds oltre a non rispettare il decreto del Mit che autorizza l’istituzione della ztl: il pre-esercizio di trenta giorni deve essere effettuato con la presenza degli agenti quando i varchi sono attivi, mentre i vigili portati dal Comune come testimoni riferiscono che nel periodo in cui presidiano le telecamere il sistema funziona in modalità non sanzionatoria e dunque non può multare i veicoli. I testimoni portati dall’automobilista raccontano invece di non aver visto la Municipale ai varchi. Come che sia, la prova a carico dell’ente locale non risulta raggiunta.Veniamo alla distanza regolamentare.
L’interpretazione corretta non è che il segnale deve essere posto ad almeno 80 metri dal varco ma che per ciascun cartello deve invece essere garantito uno spazio di avvistamento di 80 metri fra il conducente e l’indicazione stradale; spazio che «deve essere libero da ostacoli per una corretta visibilità». Al Comune non resta che pagare le spese di giudizio.
Nel caso in questione, peraltro, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", risulta giuridicamente assai rilevante che nonostante l’eccezione dell’amministrazione comunale di Macerata dell’impossibilità di impugnare con una sola opposizione ex articolo 22 della legge 689/81 tutti i verbali contestatile, il giudice abbia applicato i principi dell’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia che ha ritenuto più volte ammissibile la proposizione di un’unica opposizione da parte dell’ingiunto contro una molteplicità di atti irrogativi di sanzioni amministrative per violazioni della stessa disposizioni di legge.
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