Milano - Il Capo della coalizione - Le coalizioni sono identificate dal nome del loro capo (che nel 2006 erano Romano Prodi per l’Unione, Silvio Berlusconi per la Cdl). Il fine della legge è, infatti, quello di aggregare le coalizioni prima del voto, e di indicare al Capo dello Stato la persona da nominare Presidente del Consiglio, assieme alla maggioranza di governo che lo dovrà sostenere. Nel 2006 le liste collegate a Prodi, per la Camera, ebbero circa 25.000 voti in più di quelle collegate a Berlusconi, determinando la vittoria dell’Unione.
Partiti e coalizioni - L’elettore vota per il partito che sceglie; in questo modo, però, indica implicitamente anche la coalizione di governo preferita e la persona che dovrà guidare il governo. Non è ammessa la possibilità di votare per un partito e scegliere una coalizione diversa (come accade invece per i sindaci, i presidenti di provincia e delle regioni).
Premi di maggioranza - La coalizione che ha ricevuto più voti ha diritto al premio di maggioranza, pari al 55 per cento dei seggi (se non abbia già diritto, in base ai voti ricevuti, ad una percentuale più alta). Il premio è applicato su base nazionale alla Camera (con esclusione della Val d’Aosta), ed equivale a 340 seggi su 630, che vengono ripartiti fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti (mentre i partiti sconfitti si dividono gli altri). Per il Senato, il premio di maggioranza è assegnato regione per regione: la coalizione che vince prende il 55 per cento dei seggi. Non è prevista alcuna soglia minima da raggiungere per avere diritto al premio: è su questo punto che la Corte ha segnalato al Parlamento l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi. È da notare che, secondo la legge vigente, il premio di maggioranza può essere assegnato sia alla lista sia alla coalizione: è sbagliato credere che venga assegnato solo alla coalizione. Ciò è stato ricordato esplicitamente nella sentenza della Corte Costituzionale del 30 gennaio scorso.
Sbarramenti - Alla ripartizione dei seggi sono ammessi solo i partiti che abbiano superato gli sbarramenti previsti; questi non sono uguali per tutti, perché concepiti in maniera da premiare i partiti che si coalizzano a discapito di quelli che si presentano al di fuori delle coalizioni principali.
Alla Camera - I partiti coalizzati sono ammessi alla ripartizione dei seggi se hanno avuto almeno il 2 per cento dei voti; ma è previsto anche il ripescaggio del partito più votato fra gli esclusi di ciascuna coalizione. Cosi, ad esempio, nel 2006, nell’Unione fu ripescata l’Udeur, che aveva avuto l’1,4 per cento; mentre nella Cdl fu ripescata la lista comune fra Nuovo Psi e Dca, che aveva avuto solo lo 0,7 per cento. Per i partiti non coalizzati, la soglia di sbarramento sale al 4 per cento. Se tuttavia una coalizione non raggiunge il 10 per cento, i suoi partiti sono esclusi comunque.
Al Senato - valgono principi analoghi, ma le soglie sono diverse, e sono sempre considerate su base regionale: 3 per cento per i partiti coalizzati (senza ripescaggi); 8 per cento per i non coalizzati; 20 per cento per le coalizioni.
Eletti all’estero " Nella Circoscrizione Estero sono eletti i 12 deputati e 6 senatori riservati agli italiani residenti all’estero, ma i relativi voti non entrano nel calcolo dei premi di maggioranza.
Quote rosa - La legge elettorale non prevede alcuna riserva di candidature nè altri meccanismi per promuovere la presenza di donne in parlamento.
Preferenze - Non è ammessa la possibilità di indicare la preferenza fra i candidati (cosiddette liste bloccate): i candidati vengono eletti in base all’ordine di presentazione.
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